Art. 1.

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data, a pena di inutilizzabilità, con decreto motivato sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di reato, sia in relazione alla assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato al comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata per più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi

 

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che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini».